Sul web avvengono sempre più spesso reati di natura sessuale. Cosa comportano?
Attraverso il web è anche possibile il compimento di reati di natura sessuale. Oltre alle vicende giudiziarie attinenti ai reati di pedofilia, che frequentemente trovano risalto anche negli organi di informazione, vi è da osservare che la giurisprudenza ritiene che l’attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti (Cass. pen., sez. III, 09-04-2015, n. 17394). Da ciò consegue che è anche configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nella condotta di chi recluta persone e consente l’effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento in videoconferenza via web-chat. Vi è da segnalare, tuttavia, che, contraddittoriamente, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si è ritenuto che non possa essere pronunciato l’addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti via Internet, ritenendo che gli stessi si traducessero in un legame solo platonico, senza i connotati – anche solo apparenti – di una relazione sentimentale adulterina, e comunque non tradotto in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
Avv. Carlo Acquaviva