Statuto

Statuto aggiornato il 18 febbraio 2013

Articolo 1
Costituzione in Associazione e denominazione
È costituita in Italia, un’Associazione per il coordinamento dei siti di ispirazione cattolica, disciplinata dalle norme degli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dalle norme del presente statuto, denominata “WEBCATTOLICI ITALIANI”.

Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede sociale attualmente in Roma, Via Aurelia n. 468.
Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l’indirizzo della sede sociale purché nell’ambito del Comune di Roma.
L’Associazione potrà istituire, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque in Italia.

Articolo 3
Caratteri dell’Associazione e scopo
L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha alcuna finalità di lucro ed ha il seguente scopo:
– offrire un punto di riferimento per i siti informatici di ispirazione cattolica, che si riconoscano nella piena comunione della Chiesa Cattolica, secondo i criteri indicati dal can. 205 del Codice di diritto canonico, e ne accettino il magistero;
– promuovere attività formative, educative e culturali, utilizzando Internet o in relazione al mondo della rete informatica, secondo i principi della morale cristiana e in ascolto del magistero della Chiesa Cattolica;
– diffondere iniziative e proposte di carattere pastorale e culturale che favoriscano la diffusione di contenuti di fede nel World Wide Web;
– favorire il dialogo tra i diversi livelli delle strutture ecclesiali per l’uso delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione;
– incoraggiare l’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione da parte delle realtà cattoliche.

Articolo 4
Attività strumentali per il raggiungimento dello scopo associativo
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività strumentali:
– designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organizzazioni e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta od ammessa;
– offrire servizi agli associati per la migliore organizzazione e gestione delle loro attività;
– promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento, dibattiti, conferenze, seminari, convegni, esposizioni;
– realizzare, sviluppare e offrire soluzioni software, tecnologie infrastrutturali, servizi di connettività, supporti hardware e telematici e quant’altro possa favorire lo sviluppo e l’accesso del mondo cattolico alla rete;
– effettuare la esecuzione di ricerche storiche e scientifiche, la realizzazione di pubblicazioni divulgative e di prodotti editoriali in genere, purché su argomenti rientranti negli scopi associativi, multimediali, in rete, audiovisivi, ed ogni altra attività atta a sviluppare gli scopi associativi;
– in generale ogni altra attività che possa essere utile e strumentale alla realizzazione dello        scopo di cui all’art. 3.

Articolo  5
Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento con deliberazione dell’assemblea generale dei Soci in sede straordinaria.

Articolo  6
Risorse economiche e finanziarie

L’Associazione non ha scopo di lucro; essa trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso:
a) le quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) i contributi liberali da parte di enti pubblici e/o privati;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche non destinate espressamente a patrimonio;
d) ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.

Articolo  7
Adesione all’Associazione
a) Possono essere Soci dell’Associazione, oltre i Soci Fondatori e Benemeriti, le persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell’Associazione e che possiedono i requisiti necessari per cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni partecipano alle attività dell’Associazione ed esercitano i diritti ed assolvono agli obblighi del presente statuto attraverso il proprio legale rappresentante pro-tempore o persona designata dall’organo gestorio dell’ente che la nomina, e che viene comunicata alla Associazione, e che si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata inviata dall’Ente ed indirizzata al Presidente della Associazione.
b) La domanda di adesione a Socio ordinario deve essere redatta in forma scritta  ed inviata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, e-mail o altro mezzo legalmente riconosciuto, al Presidente dell’Associazione che la sottoporrà al Consiglio Direttivo stesso per l’approvazione.
c) Il Consiglio Direttivo potrà richiedere tramite e-mail di allegare alla domanda di iscrizione eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della stessa.
d)  La  domanda di iscrizione si intenderà accettata solo dopo che  il Presidente avrà comunicato
al  richiedente  l’esito  della  pronuncia  del  Consiglio Direttivo, tramite fax, e-mail o altro mezzo
legalmente accettato.
Non sussiste obbligo di comunicare e motivare le eventuali reiezioni.

Articolo  8
Soci
L’Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.
a) Sono Soci Fondatori i partecipanti all’atto costitutivo e firmatari del presente atto, che possono essere persone fisiche o enti che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona designata dall’organo gestorio di tale ente.
b) Sono Soci Benemeriti quanti abbiano sostenuto la valorizzazione della Associazione con opere di particolare rilevanza, attività di sostegno o con il contributo finanziario; essi saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo all’unanimità.
c) Sono Soci Ordinari quanti aderiranno all’Associazione previa domanda sottoscritta come al precedente articolo 7.
d) I Soci partecipano alla vita associativa in modo continuativo.
e) La qualifica di Socio Fondatore, Benemerito e Ordinario implica l’accettazione incondizionata dello Statuto dell’Associazione.
f) L’insieme dei Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari compone l’Assemblea generale dei Soci, nella quale ogni Socio ha diritto di voto.
g) I Soci Fondatori, i Soci Benemeriti ed i Soci Ordinari sono anche tenuti al pagamento, entro 20 giorni dalla data di spedizione della richiesta scritta dell’Associazione, di una quota annuale che potrà essere diversa per le tre categorie di Soci e che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo a far data dal presente atto e che successivamente verrà determinata dal Consiglio Direttivo stesso all’inizio di ogni anno sociale.
h) La qualifica di Socio si può perdere:
• per dimissioni  scritte;
• per morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
• per radiazione, dovuta a comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, o che danneggi l’immagine dell’Associazione stessa. Essa viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e a suo insindacabile giudizio senza necessità di motivarla al Socio radiato.
i) Le attività e la collaborazione dei Soci nell’ambito delle iniziative dell’Associazione si intendono prestate a titolo gratuito. Qualora, per un impegno che risulti particolarmente lungo e/o gravoso, ovvero di particolare contenuto tecnico-professionale, la collaborazione non possa considerarsi né saltuaria né provvisoria, il Consiglio Direttivo stabilirà una forma di compenso, dopo aver comunque rimborsato le spese documentate effettuate dal Socio e preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.
j) I Soci dimissionari od esclusi, sono tenuti al regolamento di eventuali pendenze documentate ai sensi della precedente lettera h) e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, o sugli eventuali avanzi di gestione.

Articolo  9
Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale di tutti i Soci;
b) l’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10
Le Assemblee dei Soci
A) L’Assemblea generale ordinaria e straordinaria di tutti i Soci
a) Componenti
L’Assemblea generale dei Soci (Fondatori, Benemeriti e Ordinari) rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Nell’Assemblea generale dei Soci, ogni Socio ha diritto a un voto.
All’Assemblea generale dei Soci possono partecipare tutti i Soci Benemeriti, Fondatori e  Ordinari che al momento dell’invio della convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
È ammessa la partecipazione all’Assemblea generale dei Soci mediante delega; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Le persone giuridiche partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un suo delegato, la cui delega scritta verrà acquisita agli atti dell’Assemblea.

b) Convocazione
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo del Presidente almeno una volta l’anno in seduta ordinaria per approvare il Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Può anche essere convocata in sede ordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per l’esame di argomenti attinenti la vita e le attività dell’Associazione, o per l’elezione dei membri degli organi associativi.
Può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo a mezzo del Presidente per l’esame degli argomenti riservati all’Assemblea straordinaria sotto indicati.
La convocazione delle Assemblee, contenente l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, deve essere spedita per raccomandata od inoltrata via e-mail almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ed inviata all’ultimo indirizzo postale o e-mail comunicato per iscritto dal socio all’Associazione con mezzo idoneo a provarne il ricevimento da parte dell’Associazione. Con lo stesso avviso può essere prevista anche la convocazione dell’Assemblea in seconda convocazione. Le Assemblee saranno convocate presso la sede legale o altro luogo indicato nell’avviso ma purché in Italia.
Lo svolgimento dell’Assemblea può avvenire mediante collegamento in audio/video conferenza tra più sedi fisiche indicate nella comunicazione di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.
Nella comunicazione di convocazione dell’Assemblea, il Presidente potrà specificare che i Soci possono partecipare in audio/video conferenza dalla propria sede, purché comunicata per e-mail o altro mezzo legalmente accettato con un adeguato preavviso, tale da consentire le verifiche tecniche del caso.
Alle predette condizioni l’Assemblea s’intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per audio/video conferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente, può conservare e archiviare le registrazioni della audio/video conferenza.

c) Presidenza
L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in caso di loro impedimento, dal Socio più anziano.

d) Validità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci Ordinari, Fondatori e Benemeriti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari e di tutti i Soci Fondatori e Benemeriti ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari presenti e dei 3/5 dei Soci Fondatori e Benemeriti. In seconda convocazione è in ogni caso richiesta la presenza del 15% dei Soci Ordinari e di tutti i Soci Fondatori e Benemeriti ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari presenti e dei 3/5 dei Soci Fondatori e Benemeriti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, salvo quando il verbale viene redatto dal Notaio.

e) Oggetto delle deliberazioni
L’Assemblea generale ordinaria  di tutti i Soci:
• delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo annuale;
• elegge n. 4 (quattro) membri del Consiglio Direttivo, con i soli voti dei Soci Ordinari;
• elegge n. 2 (due) membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con i soli voti dei Soci Ordinari;
• sugli altri argomenti fissati nell’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria generale di tutti i Soci:
• delibera eventuali modifiche allo statuto;
• delibera lo scioglimento dell’Associazione e le modalità della sua liquidazione.

Le modifiche al presente statuto devono essere sottoposte e diverranno operative dopo l’approvazione della C.E.I.
B) L’Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori e Benemeriti

a) Componenti
L’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti rappresenta la totalità dei Soci delle due dette categorie e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i suddetti Soci dell’Associazione anche se assenti o dissenzienti per le materie ad essa riservate.
Nell’Assemblea ogni Socio Fondatore o Benemerito ha diritto a un voto.
All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci Benemeriti e Fondatori che alla data del dell’inoltro della convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.

b) Convocazione e deliberazioni
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo del Presidente ogni tre anni in seduta ordinaria per eleggere n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo e 1 (uno) membro del Collegio dei Revisori dei Conti, e ogni qual volta per dimissioni o altre cause ci sia la necessità di sostituire e rieleggere membri del Consiglio Direttivo o il membro del Collegio dei Revisori di spettanza dell’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti prima della scadenza triennale.
La convocazione dell’Assemblea avviene a mezzo di lettera raccomandata o tramite comunicazione e-mail o altro mezzo legalmente accettato,  contenente l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione all’ultimo indirizzo postale, fax o e-mail comunicato per iscritto dal Socio all’Associazione con mezzo idoneo a provarne il ricevimento da parte dell’Associazione. Con  le stesse modalità può essere prevista anche la convocazione dell’Assemblea in seconda convocazione. Le Assemblee saranno convocate presso la sede legale o altro luogo indicato nell’avviso ma purché in Italia.
Lo svolgimento dell’Assemblea può avvenire mediante collegamento in audio/video conferenza tra più sedi fisiche indicate nella comunicazione di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni l’Assemblea s’intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per audio/video conferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente, può conservare e archiviare le registrazioni dell’audio/video  conferenza.

c) Presidenza
L’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in caso di loro impedimento, dal Socio più anziano.

d) Validità delle deliberazioni
L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza diretta o per audio/video conferenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, ma ad almeno un’ora di distanza dalla prima, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti diretti o per audio/video conferenza qualunque sia il loro numero.
È  ammessa  la  partecipazione all’Assemblea mediante delega; ciascun socio può essere portatore
di una sola delega. Le persone giuridiche partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un suo delegato, la cui delega scritta verrà acquisita agli atti dell’Assemblea.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di nove membri, i quali vengono eletti dall’Assemblea generale di tutti i Soci e dall’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti a  norma del precedente art. 10.
Il Consiglio Direttivo funziona anche in mancanza del ricevimento della notizia della nomina dei rappresentanti da designare di cui al precedente art. 10 lettera A sub e) e lettera B sub b), tenendo conto che per la validità delle riunioni e delle maggioranze, i rappresentanti designati e non comunicati all’Associazione non contano e che il Consiglio si deve ritenere momentaneamente composto di un numero ridotto di membri.
La durata delle cariche è triennale (tre anni dal giorno della nomina), ed i Consiglieri sono rieleggibili, ma solo per tre mandati se consecutivi.
I membri del Consiglio espressi dall’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti potranno essere confermati per un numero superiore a tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta come Consiglieri, salvo rimborso di eventuali spese documentate.
Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata o tramite comunicazione e-mail, fax o altro mezzo legalmente accettato,  contenente l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione all’ultimo indirizzo postale, fax, e-mail comunicato per iscritto dal Socio all’Associazione con mezzo idoneo a provarne il ricevimento da parte dell’Associazione.
Nel caso di sedute dichiarate urgenti il termine per le convocazioni può essere abbreviato a 48 ore.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere più anziano in carica.
I verbali delle deliberazioni sono accolti in apposito registro e firmati dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario all’uopo nominato.
Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno anche essere tenute per audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio Direttivo s’intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull’apposito libro delle adunanze.
Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per audio/video conferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale.
Il Segretario, su indicazioni del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni dell’audio/video conferenza.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare:
• decide le quote associative annuali;
• redige i programmi relativi all’attività sociale;
• redige il bilancio consuntivo annuale di cui al successivo art. 17;
• accetta le domande dei Soci Ordinari, nomina i Soci Benemeriti;
• decide sulla reintegrazione dei Soci morosi;
• decide sulla radiazione dei Soci;
• decide sull’assunzione ed il licenziamento del personale dell’Associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a qualunque altro suo componente, anche disgiuntamente, alcuni dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, conferendo al delegato anche la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione nell’ambito dei poteri delegati.

Articolo 12
Il Presidente
Il Presidente:
a) è legale rappresentante dell’Associazione del cui operato risponde verso i terzi, verso il Consiglio Direttivo e verso i Soci. Di concerto con il Consiglio Direttivo, presiede alle azioni dell’Associazione affinché siano conformi alle finalità del presente statuto;
b) convoca e presiede l’Assemblea generale di tutti i Soci, nonché l’Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti e il Consiglio Direttivo;
c) viene eletto dal Consiglio Direttivo;
d) dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica che lo nomina, salvo revoca, deliberata prima della scadenza a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo; l’incarico è rinnovabile, ma solo per tre mandati se consecutivi.
Articolo 13
Il Vicepresidente
Il Vice Presidente:
a) ha i medesimi compiti del Presidente e agisce in caso di suo impedimento o tramite delega del Presidente; la firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi dell’impedimento del Presidente;
b) viene eletto dal Consiglio Direttivo;
c) dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica che lo nomina, salvo revoca, deliberata prima della scadenza a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo; l’incarico è rinnovabile, ma solo per tre mandati se consecutivi.

Versione integrale Statuto WeCa (in vigore dal 18 febbraio 2013)

Statuto vecchia versione (in vigore fino al 18 febbraio 2013) 


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