L’identità digitale sui social della parrocchia (istituto, ordine religioso, associazione etc.)… Come si difende da potenziali “cloni”? Come comportarsi nel caso di pagine non ufficiali che comunque usino loghi e contenuti di un ente senza interpellare i responsabili legali e inducendo confusione tra gli utenti?
L’adozione quale domain name di un segno uguale o simile all’altrui marchio, ove possa determinarsi per l’identità o l’affinità tra soggetti un rischio di confusione, anche quale rischio di associazione tra i segni, appare illegittimo.
L’illeceità di tale condotta, nel caso di attività commerciali o industriali, è sanzionata da specifiche disposizioni.
Con riguardo alle persone fisiche o agli enti che non svolgono attività di impresa, la illiceità deriva dalle norme sul diritto alla identità personale.
Vi è, purtroppo, da registrare che i diritti alla propria identità personale sono assoluti e certi nella loro affermazione, seppure spesso vi sono difficoltà oggettive per conseguire la giusta tutela, in quanto – ove la condotta generatrice della confusione non sia penalmente rilevante – gli strumenti civilistici sono lunghi e di difficile attuazione, specie se trattasi di siti posti all’estero.
Avv. Carlo Acquaviva